sabato 24 agosto 2013

A proposito dei ricorsi al T.A.R.: attenzione alle informazioni!


 
Lo scorso venerdì sono incappata in una notizia, pubblicata su Orizzonte Scuola il cui titolo è: I genitori dovranno pagare 650 euro di contributo unificato nei ricorsi per ottenere l'insegnante di sostegno per il figlio disabile.  
Leggendo tutto l’articolo (che risulta essere la ripresa di quanto pubblicato qui e qui, per esempio) si viene a conoscenza che “il Segretariato generale della giustizia amministrativa, adeguandosi alle disposizioni impartitegli dall'Agenzia delle Entrate ha invitato, con propria circolare, le segreterie dei tribunali amministrativi regionali a pretendere, nel caso di proposizione di ricorsi in materia di insegnanti di sostegno, un contributo unificato di ben 650 euro”.
Scritto così sembra che il contributo unificato (che è una tassa dovuta al momento in cui viene depositata una causa alla cancelleria del tribunale, come si dice “iscritta al ruolo”) sia  stato aumentato vertiginosamente, giusto l’altro ieri, e la diretta conseguenza è che  rende certamente assai più difficile per i genitori di soggetti disabili rivolgersi agli organi di giustizia giacchè nell’attuale momento di profonda crisi economica risulta notevolmente gravoso affrontare, per avviare il contenzioso, un costo di ben 650 euro per il contributo unificato. Si tratta di una cifra assai consistente, specie per le famiglie di soggetti disabili, che già vivono situazioni di particolare difficoltà economico sociale legate alla disabilità.
Per questo motivo un parlamentare, Antonino Moscatt  ha fatto un’interpellanza urgente (il cui testo e l'elenco degli altri 35 parlamentari firmatari non ho trovato da nessuna parte, Openpolis e sito personale compresi ). 
Dunque, andiamo con ordine:
  •  Il contributo unificato pari a 600 euro è stato stabilito sì da una circolare, questa, ma già era di 500 euro ed è stata aumentata solo (si fa per dire) di 100 euro.  
  • La circolare porta la data 18 ottobre 2011.
Nella circolare si legge anche, al punto 9E, il motivo per cui il CU non può essere eliminato: Ricorsi proposti dai genitori di alunni diversamente abili per ottenere un insegnante di sostegno I ricorsi suddetti sono soggetti al pagamento del contributo unificato nella misura ordinaria, atteso che non è rinvenibile alcuna norma nell’ordinamento che consenta di tenerli esenti da imposizione tributaria. In particolare, non può applicarsi la norma contenuta nell’art. 10, comma 2, del T.U. n. 115 del 2002, che esenta tutte le controversie “comunque riguardanti la prole”, in quanto essa riguarda i soli rapporti concernenti situazioni giuridiche soggettive che hanno origine e si esauriscono nell’ambito della famiglia e del rapporto relazionale potestà genitoriale-figli, azionabili dinanzi al giudice ordinario.
Analogamente, una norma di esenzione non può rinvenirsi neppure nell’articolo unico della legge 2 aprile 1958 n. 319, che esenta da ogni tipo di imposizione fiscale le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, come individuate dall’art. 442 del codice di procedura civile, mentre nella specie si verte nella materia del diritto all’istruzione, come emerge sia dalla normativa primaria (art. 12 della legge 5 febbraio 1992 n. 104), sia dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. 26 febbraio 2010 n. 80).
 
  • Nell’articolo non viene detto che esiste il patrocinio gratuito dello Stato – e questa è un’informazione invece fondamentale se si vuole aiutare davvero quei genitori che, per condizione economica non potrebbero affrontare questa spesa. Nel caso in cui non si rientri nemmeno in questi parametri si può ricorrere ad un'assicurazione di tutela giudiziaria, la cui stipula permette di onorare tutte le spese, ma bisogna farla prima di intraprendere qualsiasi azione legale. Infine, un'altra opzione per ammortizzare le spese è quella di agire collettivamente tramite la cosiddetta class action come hanno fatto, finora, a Milano, Roma, Sardegna e Venezia (ne diamo notizia nel nostro forum qui, cercando di tenere aggiornato il più possibile). Proprio di questi giorni è l'iniziativa a carattere addirittura nazionale, che potete leggere qui, a beneficio d'inventario.  
    • Non viene neanche detto che, oltre al CU, si deve pagare la parcella all’avvocato.
    • Non viene detto infine che, in caso di vittoria, che dovrebbe essere automatica (ma ci teniamo la riserva del dubbio, poichè esiste qualcosa che si chiama "orientamento dei TAR regionali" per cui uno stesso ricorso presentato in Lazio, poniamo, viene accolto ma in Veneto no e magari bocciato pure al Consiglio di Stato) in casi come quello di chiedere le giuste ore di sostegno, al ricorrente, se l’avvocato l’ha richiesto, vengono rimborsati i danni (il famoso danno esistenziale) che sono conteggiati nell’ordine dei 1000 euro a mese, cioè ogni mese che l’alunno non ha avuto il debito sostegno il Miur deve corrispondere 1000 euro. E non si deve pagare nessuna spesa per il procedimento, che risulta a carico dell’altra parte, perdente.

    Per quanto riguarda invece l’informazione contenuta nell’assunto “ il Segretariato generale della giustizia amministrativa, adeguandosi alle disposizioni impartitegli dall'Agenzia delle Entrate ha invitato, con propria circolare, le segreterie dei tribunali amministrativi regionali a pretendere, nel caso di proposizione di ricorsi in materia di insegnanti di sostegno, un contributo unificato di ben 650 euro" c'è da  dire che  la tariffazione del contributo unificato non compete all’Agenzia delle Entrate, ma discende direttamente dalle leggi dello Stato italiano  - e qui ci chiediamo se quanto scritto nell’articolo è un errore o che.
    Traetene quindi le debite riflessioni. Mi limito a commentare che se volete adire le vie legali è consigliabile rivolgersi ad un professionista che conosca la materia e che abbia anche esperienza. E che le notizie varie che si leggono vanno debitamente verificate, soprattutto prima di diffonderle.
    Ringrazio l'avvocato Tiziano Solignani, i cui siti ho provvidenzialmente trovato, nella ricerca delle corrette info per interpretare l'articolo in oggetto, e che gentilmente ha risposto ad un paio di miei quesiti che gli ho posto, sul davvero utile gruppo "Avvocati dal volto umano". Questo è il suo blog.
     

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